La legge del Buon Samaritano

L'entrata in vigore della Legge del Buon Samaritano permette a tutte le organizzazioni che operano a fini di solidarietà sociale, riconosciute come ONLUS, di recuperare gli alimenti ad alta deperibilità (cibo cotto, alimenti freschi, etc) rimasti invenduti nel circuito della ristorazione (mense aziendali, scolastiche, etc) e di distribuirli ai bisognosi.
Ogni anno, infatti, diverse tonnellate di alimenti pronti al consumo finiscono in pattumiera senza che sia possibile un loro riutilizzo. Dall'altro lato abbiamo il dato che indica un aumento degli utenti delle strutture di sostegno agli indigenti ed il proliferare di nuove forme di povertà. Il Disegno di legge del Buon Samaritano ha origine quindi dalla necessità di ridare valore al cibo che fino ad oggi veniva gettato, perché non consumato o invenduto, e di facilitare l'attività delle organizzazioni che distribuiscono viveri e generi alimentari ai bisognosi. La legge facilita il reperimento dei prodotti alimentari, poiché equipara le organizzazioni di riconosciute come ONLUS al "consumatore finale". La legge, inoltre, produrrà un effetto volano sulle donazioni, incoraggiando gli interventi in favore delle persone in stato di disagio. Il decreto, infatti, coerentemente con la normativa vigente che già regolamenta la figura del consumatore finale, solleva le predette organizzazioni da tutti quegli adempimenti burocratici che, di fatto, rendono più complessa l'assistenza agli indigenti. Assistenza che spesso viene svolta in tempi che fanno dell'urgenza il proprio termine quotidiano di paragone.

Legge n 155 approvata il 16/07/2003 - Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale


Art. 1.



1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

 

ITER LEGISLATIVO

 

·  Nel settembre 2000 il gruppo di promotori della legge del Buon Samaritano si mette all'opera e in 18 mesi il disegno di legge viene approntato.

·  Il 2 agosto 2002 la proposta arriva agli uffici legislativi del Consiglio dei Ministri e il Disegno di Legge viene approvato dal Presidente stesso del Consiglio Silvio Berlusconi.

·  Nel Settembre 2002 il Disegno di legge giunge alla prima Conferenza Stato-Regioni e riceve parere favorevole.

·  Nell'ottobre dello stesso anno vengono inclusi tra i soggetti beneficiari anche gli enti ecclesiastici e le Onlus, i cui scopi statutari siano compatibili. ü Il 12 marzo 2003 la XII Commissione permanente degli Affari sociali della Camera dei Deputati, da parere favorevole alla soppressione del secondo comma del progetto di Legge

·  Il 9 aprile 2003 al disegno di legge del Buon Samaritano (C.3604) viene abbinata la proposta di legge C. 3789 "Nuove norme per la distribuzione di prodotti alimentari per fini umanitari" ed il nuovo testo elaborato riceve parere favorevole dalla I, V e X Commissione della Camera dei Deputati.

·  Il 14/05/03 il disegno di legge viene emendato sostituendo le precedenti definizioni elencate delle organizzazioni soggetto della distribuzione dei prodotti alimentari con la definizione di ONLUS.

·  Il 15 maggio 2003 il disegno di legge viene approvato dalla XII Commissione permanente degli affari sociali della Camera dei Deputati e viene quindi trasmesso al Senato

·  L'11 giugno 2003 il progetto di legge del Buon Samaritano riceve l'approvazione definitiva dal Senato.

PROMOTORI


La prima dei protagonisti della storia italiana della Legge del Buon Samaritano è Cecilia Canepa. La signora Canepa, cittadina socialmente attiva e sensibile, scandalizzata dalla quantità di cibo che vedeva buttato ogni giorno fuori dalla mensa scolastica dei figli, 3 anni fa decise che doveva mobilitarsi. Per prima cosa capì che era necessaria un'azione a livello istituzionale e legislativo, che creasse anche in Italia le garanzie giuridiche che permettessero il recupero del cibo sprecato. La prima mossa fu il contatto con il non profit magazine Vita, e il coinvolgimento del suo direttore editoriale Riccardo Bonacina. Bonacina facilitò l'incontro tra la signora Canepa e il Banco Alimentare, organizzazione che opera da anni "contro la fame e contro lo spreco", recuperando le eccedenze alimentari. Il Banco Alimentare vede il coinvolgimento del Presidente Don Mauro Inzoli e del Direttore generale Marco Lucchini, pienamente consapevoli dello spreco quotidiano e "geneticamente" motivati a trovare una soluzione. Sul piano giuridico due sono, invece, le figure determinanti: Mario Ciaccia, già magistrato e capo di gabinetto del ministro Urbani, e l'ex presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli. I due giurisperiti, in stretta collaborazione con gli altri protagonisti citati, si fanno carico della stesura della proposta di legge che produrrà un cambiamento rivoluzionario negli stili di consumo del nostro paese. Questa legge, infatti, fa leva su un'idea semplice ma risolutiva: le organizzazioni di volontariato che raccoglieranno e distribuiranno il cibo pronto ai poveri sono considerate al pari del consumatore e destinatario finale.

LE ORIGINI: LA GOOD SAMARITAN LAW IN USA


Il 1° Ottobre 1996, il Presidente Bill Clinton firmò la legge chiamata del Buon Samaritano ("Good Samaritan Food Donation ACT"), per incoraggiare le donazioni di generi alimentari e di prodotti di drogheria alle organizzazioni non profit che si occupavano di distribuirli a persone in stato di bisogno. L'entrata in vigore di questa legge incoraggia varie forme di partecipazione caritativa e semplifica la donazione di alimenti perché:

·  Declina la responsabilità del donatore quando il cibo è donato ad un'organizzazione non profit.

·  Il donatore viene sollevato da responsabilità civili e penali se il prodotto donato in buona fede dovesse causare danni al destinatario in stato di bisogno.

·  Standardizza le eventuali denunce per la responsabilità del donatore. Il donatore o il suo legale non devono più indagare sulle leggi concernenti la responsabilità individuale in ciascuno dei 50 Stati. Infatti prima dell'entrata in vigore di questa legge, ciascuno Stato aveva un suo statuto del Buon Samaritano, con elementi di discrepanza rispetto alle definizioni di soggetto donatore, di cibo donato, al concetto di "buona fede", di responsabilità civile o penale, etc.

·  Fissa un livello di responsabilità del donatore, nella "grave negligenza" e nella cattiva condotta intenzionale. Grave negligenza viene definita come "comportamento volontario e cosciente di una persona capace di intendere e di volere (al momento dell'azione) che risulti dannoso alla salute o al benessere di un'altra persona".

Per ulteriori informazioni:
buonsamaritano@bancoalimentare.it             TORNA INDIETRO