L'entrata in vigore della Legge del
Buon Samaritano permette a tutte le organizzazioni che operano a fini di
solidarietà sociale, riconosciute come ONLUS, di recuperare gli alimenti ad alta
deperibilità (cibo cotto, alimenti freschi, etc) rimasti invenduti nel circuito
della ristorazione (mense aziendali, scolastiche, etc) e di distribuirli ai
bisognosi.
Ogni anno, infatti, diverse tonnellate di alimenti pronti al consumo finiscono
in pattumiera senza che sia possibile un loro riutilizzo. Dall'altro lato
abbiamo il dato che indica un aumento degli utenti delle strutture di sostegno
agli indigenti ed il proliferare di nuove forme di povertà. Il Disegno di legge
del Buon Samaritano ha origine quindi dalla necessità di ridare valore al cibo
che fino ad oggi veniva gettato, perché non consumato o invenduto, e di
facilitare l'attività delle organizzazioni che distribuiscono viveri e generi
alimentari ai bisognosi. La legge facilita il reperimento dei prodotti
alimentari, poiché equipara le organizzazioni di riconosciute come ONLUS al
"consumatore finale". La legge, inoltre, produrrà un effetto volano
sulle donazioni, incoraggiando gli interventi in favore delle persone in stato
di disagio. Il decreto, infatti, coerentemente con la normativa vigente che già
regolamenta la figura del consumatore finale, solleva le predette
organizzazioni da tutti quegli adempimenti burocratici che, di fatto, rendono
più complessa l'assistenza agli indigenti. Assistenza che spesso viene svolta
in tempi che fanno dell'urgenza il proprio termine quotidiano di paragone.
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Legge n 155 approvata il 16/07/2003
- Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarietà sociale
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ITER LEGISLATIVO
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Nel settembre 2000 il gruppo di promotori della legge del Buon
Samaritano si mette all'opera e in 18 mesi il disegno di legge viene
approntato.
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Il 2 agosto 2002 la proposta arriva agli uffici legislativi del
Consiglio dei Ministri e il Disegno di Legge viene approvato dal Presidente
stesso del Consiglio Silvio Berlusconi.
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Nel Settembre 2002 il Disegno di legge giunge alla prima Conferenza
Stato-Regioni e riceve parere favorevole.
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Nell'ottobre dello stesso anno vengono inclusi tra i soggetti beneficiari
anche gli enti ecclesiastici e le Onlus, i cui scopi statutari siano
compatibili. ü Il 12 marzo 2003 la XII Commissione permanente degli Affari
sociali della Camera dei Deputati, da parere favorevole alla soppressione del
secondo comma del progetto di Legge
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Il 9 aprile 2003 al disegno di legge del Buon Samaritano (C.3604) viene
abbinata la proposta di legge C. 3789 "Nuove norme per la distribuzione di
prodotti alimentari per fini umanitari" ed il nuovo testo elaborato riceve
parere favorevole dalla I, V e X Commissione della Camera dei Deputati.
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Il 14/05/03 il disegno di legge viene emendato sostituendo le precedenti
definizioni elencate delle organizzazioni soggetto della distribuzione dei
prodotti alimentari con la definizione di ONLUS.
· Il 15 maggio 2003 il disegno di legge viene approvato dalla XII
Commissione permanente degli affari sociali della Camera dei Deputati e viene
quindi trasmesso al Senato
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L'11 giugno 2003 il progetto di legge del Buon Samaritano riceve
l'approvazione definitiva dal Senato.
PROMOTORI
La prima dei protagonisti della storia italiana della Legge del Buon Samaritano
è Cecilia Canepa. La signora Canepa, cittadina socialmente attiva e sensibile,
scandalizzata dalla quantità di cibo che vedeva buttato ogni giorno fuori dalla
mensa scolastica dei figli, 3 anni fa decise che doveva mobilitarsi. Per prima
cosa capì che era necessaria un'azione a livello istituzionale e legislativo,
che creasse anche in Italia le garanzie giuridiche che permettessero il
recupero del cibo sprecato. La prima mossa fu il contatto con il non profit
magazine Vita, e il coinvolgimento del suo direttore editoriale Riccardo
Bonacina. Bonacina facilitò l'incontro tra la signora Canepa e il Banco
Alimentare, organizzazione che opera da anni "contro la fame e contro lo
spreco", recuperando le eccedenze alimentari. Il Banco Alimentare vede il
coinvolgimento del Presidente Don Mauro Inzoli e del Direttore generale Marco
Lucchini, pienamente consapevoli dello spreco quotidiano e "geneticamente"
motivati a trovare una soluzione. Sul piano giuridico due sono, invece, le
figure determinanti: Mario Ciaccia, già magistrato e capo di gabinetto del
ministro Urbani, e l'ex presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli.
I due giurisperiti, in stretta collaborazione con gli altri protagonisti
citati, si fanno carico della stesura della proposta di legge che produrrà un
cambiamento rivoluzionario negli stili di consumo del nostro paese. Questa
legge, infatti, fa leva su un'idea semplice ma risolutiva: le organizzazioni di
volontariato che raccoglieranno e distribuiranno il cibo pronto ai poveri sono
considerate al pari del consumatore e destinatario finale.
LE ORIGINI: LA GOOD SAMARITAN LAW IN
USA
Il 1° Ottobre 1996, il Presidente Bill Clinton firmò la legge chiamata del Buon
Samaritano ("Good Samaritan Food Donation ACT"), per incoraggiare le
donazioni di generi alimentari e di prodotti di drogheria alle organizzazioni
non profit che si occupavano di distribuirli a persone in stato di bisogno.
L'entrata in vigore di questa legge incoraggia varie forme di partecipazione
caritativa e semplifica la donazione di alimenti perché:
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Declina la responsabilità del donatore quando il cibo è donato ad
un'organizzazione non profit.
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Il donatore viene sollevato da responsabilità civili e penali se il
prodotto donato in buona fede dovesse causare danni al destinatario in stato di
bisogno.
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Standardizza le eventuali denunce per la responsabilità del donatore. Il
donatore o il suo legale non devono più indagare sulle leggi concernenti la
responsabilità individuale in ciascuno dei 50 Stati. Infatti prima dell'entrata
in vigore di questa legge, ciascuno Stato aveva un suo statuto del Buon
Samaritano, con elementi di discrepanza rispetto alle definizioni di soggetto
donatore, di cibo donato, al concetto di "buona fede", di
responsabilità civile o penale, etc.
· Fissa un livello di responsabilità del
donatore, nella "grave negligenza" e nella cattiva condotta
intenzionale. Grave negligenza viene definita come "comportamento
volontario e cosciente di una persona capace di intendere e di volere (al
momento dell'azione) che risulti dannoso alla salute o al benessere di un'altra
persona".
Per ulteriori informazioni:
buonsamaritano@bancoalimentare.it TORNA INDIETRO