STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CUL TURALE

 

“SEGNI NEL TEMPO” o

 

 

 

 

ART. 1            Nel Comune di Lanciano si è costituita l’associazione denominata “Segni nel tempo” con sede in via Garibaldi presso la Chiesa di San Nicola. La stessa ha durata illimitata.

 

 

ART. 2            L’associazione ha per scopo la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del Quartiere Sacca e del suo circondario. Particolare attenzione sarà prestata alle problematiche sociali e ambientali.

                        L’Associazione “ Segni nel Tempo “ non persegue in alcun modo fini di lucro.

 

ART. 3            Al fine di perseguire i fini istituzionali di cui all’Art. 2, l’Associazione si
                        impegna ad organizzare manifestazioni culturali e/o ricreative di cui si
                        elencano a titolo esemplificativo:
                              Mostre;
                              Conferenze;
                              Concerti;
                              Giochi;
                              Momenti di incontro per gli associati.

 

 ART. 4           L’iscrizione all’associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l’invio   di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo. Tale domanda vale come accettazione del presente Statuto e dei regolamenti sociali.

                       Sull’ammissione il Consiglio Direttivo decide  entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

 

Contro la decisione che respinge la domanda è ammesso il ricorso dell’interessato al Collegio dei Probiviri entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento.

 

All’accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota sociale fissata ad oggi in Lit. 20.000.


ART. 5            Gli Enti, le Associazioni e le società regolarmente costituite potranno essere ammesse come Soci Annuali Sostenitori.

La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all’Ente, Associazione o Società ammessa, la quale si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale o da persona da esso espressamente delegata.

 

ART . 6         I Soci possono essere: Ordinari, Sostenitori, Onorari e Vitalizi.

Soci Ordinari sono tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell’associazione, ne accettano lo Statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali;

Soci Sostenitori sono tutti coloro che, avendo rispettato le norme del comma precedente, versino una quota annuale non inferiore a tre volte quella dei Soci Ordinari;

Soci Onorari sono tutti quelli che siano dichiarati tali dall’Assemblea in considerazione dell’opera prestata nell’interesse dell’Associazione Soci Vitalizi sono tutti coloro che fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell’Associazione ne accettano lo Statuto ed i regolamenti e versino almeno la somma di  € 258.22 ‘una tantum”. Soci Finanziatori sono tutti coloro che contribuiscono con il versamento di quote il cui ammontare è liberamente determinato.

 

Hanno diritto di partecipare all’assemblea con diritto di voto i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori e i Soci Vitalizi.

 

ART. 7          La qualità di socio si perde:

a per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre dell’anno decorso;

b per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato all’onore ed ai doveri sociali

c per morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta. La radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la messa in mora del socio inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale si concede il termine di giorni 20 per eliminare l’inadempienza.

 


Contro la decisione di radiazione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 gg. dalla relativa comunicazione.

 

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 8            Organi dell’Associazione sono:

 

a l’Assemblea dei Soci

b il Consiglio Direttivo

c il Presidente

 d- il Collegio dei Probiviri

 

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

ART. 9            L’assemblea è costituita da tutti i soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

 

ART. 10             L’assemblea è convocata dal Presidente per determinazione propria, oppure previa deliberazione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti, risultanti dal Libro dei Soci aventi diritto al voto.

L’assemblea si riunisce nella sede dell’associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

 

ART.11      L’assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in  particolare elegge tra i membri aventi diritto di voto che abbiano compiuto la maggiore età il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo (ai quali assegna le rispettive cariche), nonché i Probiviri, approva il bilancio consuntivo; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione dell’assemblea sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L’assemblea viene convocata almeno due volte l’anno: entro il mese di dicembre    per     la     presentazione    ai    soci    delle    attività  svolte   e la


programmazione da realizzare nell’anno successivo, ed entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo.

 

 

ART. 12-                                      L’assemblea delibera sullo scioglimento anticipato dell’associazione o sulle modifiche dello Statuto.

L’assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti sulle modifiche dello Statuto e sulla maggioranza dei 4/5 degli iscritti sullo scioglimento anticipato dell’associazione.

 

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE

 

 

ART. 13          L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, comunque non inferiore a 5 unità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto.

 

ART. 14          Se i soci intervenuti non raggiungono complessivamente il numero stabilito nell’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata.

 

ART. 15          Le deliberazioni dell’assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

 

ART. 16          Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all’assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, della quale deve fare menzione nel processo verbale.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo e dei Probiviri non possono rappresentare altro socio.


CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

ART. 17          Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’assemblea a

maggioranza assoluta. Essi sono: il Presidente, il Vice-Presidente, il

Segretario, il Tesoriere ed un Consigliere Semplice.

I   Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

 

ART. 18          Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea ed orienta, in armonia con esse, l’attività dell’associazione.

Esso può deliberare in tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell’Assemblea medesima.

 

ART. 19             Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o dal Vice-Presidente tutte le volte che lo riterranno opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti, ed almeno una volta l’anno entro il mese di Febbraio per l’approvazione del conto consuntivo da presentare all’esame dell’Assemblea dei Soci.

 

ART. 20          Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

 

ART. 21          Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.

 

PRESIDENTE

 

 

ART. 22           Il  Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione.

Presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente si riserva di delegare a sua scelta uno dei componenti del

Consiglio Direttivo per firma disgiunta in operazioni amministrative.

 

ART. 23          Nell’assenza od impedimenti del Presidenti tutte le Sue mansioni spettano al Vice-Presidente.


SEGRETARIO

 

ART. 24         lI Segretario redige i verbali delle sedute dell’AssemBlea dei Soci e del

Consiglio Direttivo, tiene il Registro dei Soci, cura la documentazione

associativa.

In caso di assenza del Segretario il redattore del verbale è nominato dal

Presidente.

 

TESORIERE

 

ART. 25          lI Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell’Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese. Raccoglie elementi per la formulazione del bilancio che sarà a sua cura compilato e che rendiconta direttamente al Consiglio Direttivo.

 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

ART. 26          Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra i soci ordinari. Compito del Collegio dei probiviri è la risoluzione delle controversie insorte tra i soci e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e derivanti da deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Essi deliberano, a maggioranza assoluta, secondo equità previo tentativo di conciliazione. I giudizi sono presentati all’assemblea dei soci.

Inoltre controlla l’amministrazione dell’Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili. Può chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

 

 

 

ART. 27          Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e i componenti sono rieleggibili.

 


SCIOGLIMENTO

 

 

ART. 28          In caso di cessazione o di scioglimento dell’Associazione i beni in possesso della stessa saranno devoluti alla Parrocchia di San Nicola.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 29          Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

 

 

Questo statuto è composto da 7 pagine e 29 articoli.