STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CUL TURALE
“SEGNI NEL TEMPO” o
ART. 1 Nel
Comune di Lanciano si è costituita l’associazione denominata “Segni nel tempo”
con sede in via Garibaldi presso la Chiesa di San Nicola. La stessa ha durata
illimitata.
ART. 2 L’associazione ha per scopo la
valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del Quartiere
Sacca e del suo circondario. Particolare attenzione sarà prestata alle
problematiche sociali e ambientali.
ART. 3 Al fine di perseguire i fini istituzionali di cui
all’Art. 2, l’Associazione si
impegna ad
organizzare manifestazioni culturali e/o ricreative di cui si
elencano a titolo
esemplificativo:
• Mostre;
• Conferenze;
• Concerti;
• Giochi;
• Momenti di incontro per gli associati.
ART. 4 L’iscrizione all’associazione è aperta a chiunque ne
faccia richiesta mediante l’invio di
domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo. Tale domanda vale come
accettazione del presente Statuto e dei regolamenti sociali.
Sull’ammissione il Consiglio Direttivo decide entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
Contro
la decisione che respinge la domanda è ammesso il ricorso dell’interessato al
Collegio dei Probiviri entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento.
All’accoglimento
della domanda il socio è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota
sociale fissata ad oggi in Lit. 20.000.
ART. 5 Gli Enti, le Associazioni e le società regolarmente
costituite potranno essere ammesse come Soci Annuali Sostenitori.
La
tessera sociale sarà intestata impersonalmente all’Ente, Associazione o Società
ammessa, la quale si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante
legale o da persona da esso espressamente delegata.
ART . 6 I Soci possono essere: Ordinari, Sostenitori, Onorari
e Vitalizi.
Soci
Ordinari sono tutti coloro che, fatta
la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell’associazione, ne accettano
lo Statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali;
Soci
Sostenitori sono tutti coloro che,
avendo rispettato le norme del comma precedente, versino una quota annuale non
inferiore a tre volte quella dei Soci Ordinari;
Soci
Onorari sono tutti quelli che siano
dichiarati tali dall’Assemblea in considerazione dell’opera prestata
nell’interesse dell’Associazione Soci Vitalizi sono tutti coloro che
fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell’Associazione ne
accettano lo Statuto ed i regolamenti e versino almeno la somma di € 258.22 ‘una tantum”. Soci Finanziatori sono
tutti coloro che contribuiscono con il versamento di quote il cui ammontare è
liberamente determinato.
Hanno
diritto di partecipare all’assemblea con diritto di voto i Soci Ordinari, i
Soci Sostenitori e i Soci Vitalizi.
ART. 7 La qualità di socio si perde:
a
— per
dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre dell’anno decorso;
b
— per
radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato
all’onore ed ai doveri sociali
c
— per
morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta. La
radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la
messa in mora del socio inadempiente, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, con la quale si concede il termine di giorni 20 per eliminare
l’inadempienza.
Contro
la decisione di radiazione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri,
entro 30 gg. dalla relativa comunicazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 8 Organi dell’Associazione sono:
a
— l’Assemblea
dei Soci
b
— il
Consiglio Direttivo
c — il Presidente
d- il Collegio dei Probiviri
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 9 L’assemblea è costituita da tutti i soci, ciascuno dei
quali dispone di un solo voto.
ART. 10 L’assemblea è convocata dal Presidente per
determinazione propria, oppure previa deliberazione del Consiglio Direttivo o
del Collegio dei Probiviri, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli
iscritti, risultanti dal Libro dei Soci aventi diritto al voto.
L’assemblea
si riunisce nella sede dell’associazione o in altro luogo indicato nell’avviso
di convocazione.
ART.11 L’assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi
sociali ed in particolare elegge tra i
membri aventi diritto di voto che abbiano compiuto la maggiore età il
Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo (ai quali assegna le
rispettive cariche), nonché i Probiviri, approva il bilancio consuntivo;
delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua
competenza, dei quali prima della convocazione dell’assemblea sia richiesta
l’iscrizione all’ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno
un decimo dei soci.
L’assemblea
viene convocata almeno due volte l’anno: entro il mese di dicembre per
la presentazione ai
soci delle attività
svolte e la
programmazione da realizzare nell’anno successivo, ed entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo.
ART. 12- L’assemblea delibera sullo scioglimento anticipato
dell’associazione o sulle modifiche dello Statuto.
L’assemblea
delibera con la maggioranza dei 2/3 degli iscritti sulle modifiche dello
Statuto e sulla maggioranza dei 4/5 degli iscritti sullo scioglimento
anticipato dell’associazione.
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE
DELLE ASSEMBLEE
ART. 13 L’assemblea
è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti, comunque non inferiore a 5 unità.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi
diritto al voto.
ART. 14 Se
i soci intervenuti non raggiungono complessivamente il numero stabilito
nell’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata.
ART. 15 Le
deliberazioni dell’assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta
dei soci, le loro dichiarazioni.
ART. 16 Il
socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente
all’assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega
scritta, della quale deve fare menzione nel processo verbale.
Ciascun
socio non può rappresentare più di un altro socio.
I
componenti del Consiglio Direttivo e dei Probiviri non possono rappresentare
altro socio.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 17 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri
eletti dall’assemblea a
maggioranza
assoluta. Essi sono: il Presidente, il Vice-Presidente, il
Segretario,
il Tesoriere ed un Consigliere Semplice.
I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.
La
carica è gratuita.
ART. 18 Il
Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea
ed orienta, in armonia con esse, l’attività dell’associazione.
Esso
può deliberare in tutte le materie non riservate specificamente alla competenza
dell’Assemblea medesima.
ART. 19 Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o
dal Vice-Presidente tutte le volte che lo riterranno opportuno, o ne sia fatta
richiesta da almeno tre dei suoi componenti, ed almeno una volta l’anno entro
il mese di Febbraio per l’approvazione del conto consuntivo da presentare
all’esame dell’Assemblea dei Soci.
ART. 20 Il
Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà
più uno dei suoi componenti.
ART. 21 Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di
voto prevale quello del Presidente.
PRESIDENTE
ART. 22 Il
Presidente ha la rappresentanza
legale e giudiziale dell’associazione.
Presiede
l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente si riserva di delegare a sua scelta uno dei componenti
del
Consiglio
Direttivo per firma disgiunta in operazioni amministrative.
ART. 23 Nell’assenza
od impedimenti del Presidenti tutte le Sue mansioni spettano al
Vice-Presidente.
SEGRETARIO
ART. 24 lI Segretario redige i verbali delle sedute
dell’AssemBlea dei Soci e del
Consiglio
Direttivo, tiene il Registro dei Soci, cura la documentazione
associativa.
In
caso di assenza del Segretario il redattore del verbale è nominato dal
Presidente.
TESORIERE
ART. 25 lI Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo
dell’Associazione per quanto riguarda le entrate e le spese. Raccoglie elementi
per la formulazione del bilancio che sarà a sua cura compilato e che rendiconta
direttamente al Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 26 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti
tra i soci ordinari. Compito del Collegio dei probiviri è la risoluzione delle
controversie insorte tra i soci e su tutte le altre che possono formare oggetto
di compromesso relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nel
presente Statuto e derivanti da deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo. Essi deliberano, a maggioranza assoluta, secondo equità previo
tentativo di conciliazione. I giudizi sono presentati all’assemblea dei soci.
Inoltre
controlla l’amministrazione dell’Associazione e accerta la regolare tenuta
della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei
libri contabili. Può chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali e
su determinati affari.
ART. 27 Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e i
componenti sono rieleggibili.
SCIOGLIMENTO
ART. 28 In caso di cessazione o di scioglimento
dell’Associazione i beni in possesso della stessa saranno devoluti alla
Parrocchia di San Nicola.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto
si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Questo statuto è composto
da 7 pagine e 29 articoli.